Art. 8.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Gli stanziamenti di bilancio previsti per l'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per le Direzioni generali del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono destinati, nei limiti delle attività ad essa devolute ai sensi della presente legge, alla Direzione generale del Corpo di polizia penitenziaria.